

Diciotto.

L'Italia dal 1830 al 1848.


68. Lo Statuto albertino.

Da: Statuto albertino, in A. Aquarone e altri, Le costituzioni
italiane, Comunit, Milano, 1958  .

Lo Statuto albertino, cos detto in quanto promulgato da Carlo
Alberto di Savoia, re di Sardegna, apparteneva a quella serie di
costituzioni concesse nei primi mesi del 1848 da alcuni monarchi
italiani, sulla spinta dei moti liberali e della crisi economica.
Unica a resistere alla reazione seguita alla sconfitta dei moti,
divenne in seguito, pur con alcuni mutamenti, la Costituzione del
regno d'Italia fino all'epoca fascista. La sua struttura ricalcava
le carte costituzionali octroyes, cio concesse dal sovrano,
promulgate in Francia nel 1814 e 1830. A fronte del riconoscimento
dei principali diritti dei cittadini (uguaglianza, libert
individuale, libert di stampa, di associazione e di propriet) lo
Statuto assicurava comunque al re il potere esecutivo, che egli
esercitava mediante ministri da lui nominati e soltanto davanti a
lui responsabili, e il controllo di quello giudiziario.
L'assemblea legislativa era composta da un senato di nomina regia
e da una camera dei deputati, eletta in base al censo. La
religione cattolica fu dichiarata religione di stato, anche se
venne ammessa la pratica degli altri culti religiosi.


Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative
contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il pi
sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che
stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha
dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di
sancirlo e promulgarlo; nella fiducia che Iddio benedir le pure
Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si
mostrer sempre pi degna dell'antica fama, e sapr meritarsi un
glorioso avvenire.
Perci di Nostra certa scienza, Regia autorit, avuto il parere
del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di
Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della
Monarchia, quanto segue:
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana  la sola
Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono
tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. - Lo Stato  retto da un Governo Monarchico
Rappresentativo. Il Trono  ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. - Il potere legislativo sar collettivamente esercitato
dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati.
Art. 4. - La persona del Re  sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli  il
Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di
mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di
commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che
l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi
le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere
alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno
effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i
decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi,
senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re pu far grazia e commutare le pene.
Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: pu prorogarne
le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in
quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterr al Re ed a
ciascuna delle due Camere.
[...].
Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle
Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente
Statuto.
[...].

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o
grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono
ammessi alle cariche civili e militari, salve le eccezioni
determinate dalle leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione
dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libert individuale  garantita.
Niuno pu essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei
casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio  inviolabile. Niuna visita domiciliare
pu aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa
prescrive.
Art. 28. - La Stampa sar libera, ma una legge ne reprime gli
abusi. [...].
Art. 29. - Tutte le propriet, senza alcuna eccezione, sono
inviolabili.
Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo
esiga, si pu essere tenuti a cederle in tutto o in parte,
mediante una giusta indennit conformemente alle leggi.
Art. 30. - Nessun tributo pu essere imposto o riscosso se non 
stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
[...].
Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e
senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne
l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non  applicabile alle adunanze in luoghi
pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente
soggetti alle leggi di polizia.


Del Senato.

Art. 33. - Il Senato  composto di membri nominati a vita dal Re,
in numero non limitato, aventi l'et di quarant'anni compiuti.
[...].
Art. 34. -I Prncipi della Famiglia Reale fanno di pien diritto
parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente.
Entrano in Senato a vent'un anni, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono
nominati dal Re.
Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.
Art. 36. - Il Senato  costituito in Alta Corte di Giustizia con
decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di
attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri
accusati dalla Camera dei Deputati. [...].
Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore pu
essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso 
il solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi
membri.
[...].


Della Camera dei Deputati.

Art. 39. - La Camera elettiva  composta di Deputati scelti dai
Collegi Elettorali conformemente alla legge.
[...].
Art. 41. -I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non
le sole provincie in cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo pu loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. -I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato
cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della
Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno
al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.
[...].
Art. 45. - Nessun Deputato pu essere arrestato, fuori del caso di
flagrante delitto, nel tempo della sessione, n tradotto in
giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della
Camera. [...].
[...]
Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i
Ministri del re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di
Giustizia.
[...].


Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo
ad alcuna retribuzione od indennit.
Art. 51. -I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per
ragioni delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle
Camere.
Art. 52. - Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse
possono deliberare in segreto.
[...].


Dei Ministri.

Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
[...].


Dell'ordine giudiziario.

Art. 68. - La Giustizia emana dal Re, ed  amministrata in suo
Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art. 69. -I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di
mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
[...].
Dato in Torino add quattro del mese di marzo l'anno del Signore
mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
